LE ARMI DA FUOCO SI POSSONO PRESTARE ?

L’intervento del socio Gianpaolo Pasetto, nel quale si pone in dubbio la possibilità di prestare un’ arma da fuoco, richiede un chiarimento.

La legge Italiana dice che un’ arma può essere prestata (locata) solo per i seguenti tre fini, quello scenico (teatro, film, ecc.), quello per attività di tiro sportivo e quello per uso in caccia.

Ovviamente vi sono delle condizioni obbligatorie:

L’arma deve essere regolarmente denunziata, chi la presta e chi la riceve devono aver titolo, con validità in corso, per il porto dell’arma, il prestito non potrà durare più di 72 ore, (scadute le quali l’arma dovrebbe essere ri-denunciata dal “nuovo” proprietario ed al “nuovo” indirizzo, onde evitare un possesso abusivo).

Anche a me è capitato, talora, di dover prestare un’ arma ad un amico o conoscente che, in quel momento, ne aveva bisogno o che non possedeva un particolare tipo d’arma.

Essendo ben conscio di quanto sia delicata la “questione armi” nel nostro felice Paese e di come, talvolta si debba discutere per le particolari interpretazioni di qualche funzionario, mi sono sempre cautelato con una regolare dichiarazione, che mette al riparo da spiacevoli inconvenienti.

Vi trascrivo qui sotto il documento che mi premuravo di compilare in caso di prestito d’arma (ovviamente in duplice copia).

COMODATO DI ARMI TRA PRIVATI (Art. 22 Legge del 18/04/1975 n.110)

Io sottoscritto ___________________________________________

Nato il _____/____/_______ a __________________________(____)

Residente a _________________ in via ________________(__)  n° ____

Titolare licenza di porto d’armi per uso _____________ n° ____________

Rilasciata dalla Questura di __________________ in data ___/___/______

CEDO IN COMODATO D’USO

oggi ____/____/________/ alle ore ____________

la seguente arma Tipo

Arma________________________________

Marca ______________________________

Modello _____________________________

Calibro ______________________________

Matricola_____________________________

Di cui si allega copia della regolare denunzia

Al Signor ________________________________________________

Nato/a a ____________________ (____) il ____/____/________________

Residente a __________________ (___) in via ______________ n°_______

Titolare di licenza di porto d’armi per uso ____________________ n°___________

Rilasciato dalla Questura di ________________ in data ___/___/________

Perché ne faccia, sotto la sua totale ed unica responsabilità, esclusivamente gli usi previsti dalla legge.

L’ARMA DATA IN COMODATO D’USO DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE RESTITUITA AL PROPRIETARIO ENTRO IL TERMINE DI 72 (SETTANTADUE) ORE.

Il Comodante                                                                         il Comodatario

Questo per fare chiarezza sul punto del “comodato d’arma”. Per quanto riguarda invece la decisa protesta del nostro Socio sulla possibilità di cacciare ungulati per soggetti che hanno frequentato corsetti di 18 ore senza alcun esame finale, non possiamo che essere perfettamente d’accordo senza se e senza ma.

Ci pare pure quantomeno discutibile l’argomento che occorreva dare una cultura a centinaia di cacciatori.

La cultura, la conoscenza o ci sono o non ci sono. Voi avete frequentato corsi di altre 105 ore, con docenti a livello universitario ed un impegno ed un sacrificio notevoli. Voi siete qualificati, quelli delle 18 ore no.

Le cose si fanno bene o non si fanno, le scuse poco fondate non servono.

Noi C’eravamo, abbiamo cominciato a tenere corsi “seri” nel lontano 2002. Nessuno ci ha chiamato o interpellato. Che forse quei corsetti non servissero solo per la cultura dei cacciatori ?

Michelangelo

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