PARERE DELL’ AVVOCATO SUL RIFIUTO DI CONSEGNARE COPIA DELL’ ELABORATO SCRITTO DOPO L’ESAME PER SELECACCIATORE

Cari Amici e Soci,

avendo con meraviglia appreso che, dopo l’esame di selecacciatori, ai corsisti interessati è stato negato di poter avere copia dell’elaborato scritto ho fatto presente la questione al mio Avvocato.

Vi riporto il passaggio centrale della sua risposta:

“Ritengo che sussista un diritto pieno dei candidati ad esaminare ed ottenere copia dei verbali di esame e degli elaborati da essi prodotti rispondendo ai quesiti su cui verte la prova scritta: si tratta (sia il verbale che i testi di esame) di “documenti amministrativi”, alla cui visione ed estrazione di copia i candidati hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, che li legittima a chiedere ed obbliga la Commissione (che va qualificata come una “pubblica amministrazione”) a consentire la visione e a rilasciare copia, come stabilito dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto si esercita formulando richiesta motivata di accesso (art. 25 legge citata). Ritengo che il motivo possa essere anche molto generico (non avendo compreso i criteri di valutazione, ritenendo di avere risposto esattamente a molte più domande di quelle riconosciute dalla Commissione, ritenendo errata la valutazione della Commissione ecc.).

Il rifiuto o il silenzio sulla richiesta, decorsi 30 giorni, può essere impugnato avanti il TAR, oppure legittima a chiedere al difensore civico competente che sia riesaminata la richiesta di accesso rigettata o ignorata.”

Pare quindi evidente che il rifiuto di consegnare copia degli elaborati o permettere di farne copia sia un atto del tutto errato e non accettabile, forse comprensibile solo nell’ottica, da parte della commissione, di non dover applicarsi a formulare nuove e diverse domande in altre sezioni d’esame.

Michelangelo

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